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Modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta da parte del PE

1.4.1995, PARLAMENTO EUROPEO,COMMISSIONE per il REGOLAMENTO, la VERIFICA POTERI e le immunità
1. L'accordo interistituzionale del 1994 sulle commissioni d'inchiesta non permanenti

In data 20.12.1994 è stato firmato un accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo, ai sensi dell'art.138 C del Trattato (vedi la relazione al P.E. di Bourlanges e De Giovanni, nr.A4-0003/95). Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo nella sua risoluzione del 18 gennaio 1995. L'art.138 C del Trattato CE recita così: "(1) Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. (2) La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della relazione. (3) Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione."

Il P.E. aveva definito già con una sua risoluzione del 17.12.1992 la propria posizione negoziale.

La novità dell'accordo - il cui testo si trova riportato come allegato alla risoluzione del 18.1.1995 - consiste principalmente nel fatto che ora esiste uno strumento, concordato ed accettato tra le istituzioni, che permette al P.E. di svolgere delle vere e proprie indagini su presunti abusi e violazioni del diritto comunitario, e che le altre istituzioni e gli Stati membri sono obbligati a cooperare a tali indagini, mettendo a disposizioni documentazioni e testimonianze. Restano una serie di limitazioni e riserve (come la possibilità di vedersi opporre a certe condizioni il segreto o il rifiuto di testimonianze; l'esclusione di inchieste su vicende già all'esame della magistratura nazionale o comunitaria; i limiti di tempo..), che ancora restringono la portata dell'intervento del Parlamento europeo in nome sia della sovranità nazionale, sia della separazione dei poteri. Ma senz'altro l'istituzione di vere commissioni d'inchiesta costituisce un significativo passo in avanti sulla strada del riconoscimento del P.E. come autentica rappresentanza democratica dei cittadini europei (indipendente dalle autorità nazionali e, se necessario, anche in conflitto con esse) e di poteri parlamentari via via più consoni alle tradizioni parlamentari liberaldemocratiche.

2. Uno sguardo al regolamento esistente (a proposito di commissioni)

Al Parlamento europeo spetta ora fissare, nel quadro delle previsioni dell'accordo interistituzionale del 20.12.1994, le sue regole per l'attuazione del suo potere d'inchiesta, affinchè esso possa essere esercitato nel modo più pieno e più trasparente.

Vediamo dunque la situazione regolamentare oggi esistente:

Il regolamento del P.E., nella versione attualmente in vigore, prevede due distinti tipi di commissioni temporanee, dopo aver menzionato all'art.135/1 le commissioni permanenti, le cui attribuzioni sono fissate nell'appendice del regolamento:

1) il PE può costituire in qualsiasi momento commissioni temporanee (art.135/2; nel precedente testo del regolamento art.109/2), il cui mandato e composizione vengono fissate al momento della loro istituzione, e con una durata non superiore ai 12 mesi, salvo proroga. In questo caso non esiste la possibilità di modifica successiva delle attribuzioni, ai sensi dell'interpretazione canonica del regolamento (vedi il relativo corsivo riportato in calce all'articolo). Per capire meglio, conviene ricordare alcuni esempi di simili commissioni già istituite dal P.E.: sulle politiche per l'occupazione, decisa nel 1994 ed attualmente in corso (relatore Coates); sul "pacchetto Delors II" (1992, "dall'atto unico al dopo-Maastricht", relatore von der Vring); la commissione "per la riuscita dell'atto unico", (relatori Baron Crespo e Wogau, 1987); sulle misure comunitarie da prendere in relazione all'unificazione della Germania (1990): si tratta, in sostanza, di organi che concorrono a fornire al Parlamento europeo conoscenze e proposte ai fini di formarne la volontà politica;

2) inoltre il regolamento prevedeva già l'esistenza di commissioni temporanee d'inchiesta, all'art.136, che tuttavia in mancanza dell'accordo interistituzionale di cui si parla, non ha sinora trovato l'attuazione che ora diventa possibile. Su richiesta di 1/4 dei suoi membri, il P.E. può costituire questo tipo di commissione per esaminare denunce di infrazione o inconvenienti nell'applicazione del diritto comunitario. Il P.E. deve indicarne la composizione e l'arco temporale dei lavori (al massimo 9 mesi, ed al massimo 15 membri, senza diritto di voto ai sostituti occasionali). Non sono previste, alla conclusione dei lavori, proposte di risoluzione al P.E., mentre è statuita la possibilità di una o più relazioni di minoranza. Tale tipo di commissione è ora oggetto di accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione. E' prevista la possibilità di conferire all'interno della commissione d'inchiesta incarichi e missioni specifiche, con poteri particolari all'ufficio di presidenza che deve anche garantire la confidenzialità di alcune informazioni; poi è - a termini del regolamento vigente - il Presidente del P.E. che prende le disposizioni necessarie per sollecitare la concreta applicazione delle conclusioni.

Nella versione precedente del regolamento la disposizione corrispondente era il terzo comma dell'art.109, che parlava di "commissione di inchiesta", con disposizioni e limitazioni sostanzialmente analoghe a quelle dell'art.136 attuale, ma con una significativa differenza: l'istituzione della commissione non era facoltativa, lasciata cioè alla decisione del P.E., bensì obbligatoria, nel caso che un quarto dei membri lo chiedesse; spettava al Presidente verificare la sussistenza dei presupposti, indicati dal regolamento stesso (terzo comma dell'art.109).

3. Bisogna enucleare il ruolo specifico di una vera commissione d'inchiesta

La prima conclusione che se ne può trarre, è che in materia di commissioni il P.E. si dota fondamentalmente di due tipi di organi: da un lato di commissioni che istruiscono e preparano le sue deliberazioni sulle politiche da adottare nei più diversi settori (in modo permanente ed ordinario, o in via temporanea e dunque eccezionale), dall'altro di commissioni che svolgono una funzione di indagine e di accertamento di fatti contestabili o contestati, in relazione a violazioni o abusi pretesi, dove si tratta essenzialmente di definire e sanzionare politicamente delle responsabilità. L'attività del secondo tipo di commissioni risulta più affine a quella di organi di tipo giurisdizionale (ed in particolare alla funzione di un giudice istruttore), pur senza - ovviamente - averne i requisiti, i poteri e la natura.

Se si guarda all'esperienza sin qui accumulata dal P.E., le idee tendono piuttosto a confondersi che a chiarirsi. I precedenti, infatti - cioè l'esperienza delle varie commissioni temporanee definite "commissioni di inchiesta" - sono di interpretazione non univoca: si mescolano e si sovrappongono commissioni su particolari emergenze (o considerate tali), quali la situazione delle donne (più volte), il razzismo, il fascismo e la xenofobia (più volte), su settori suscettibili di abusi comunitari (giacenze agricole; qualità della carne; manutenzione e trasporto di materiale nucleare nell'affaire Transnuclear; trattamento di sostanze tossiche e pericolose da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri, in conseguenza della catastrofe tossica di Seveso ed in particolare sulla destinazione dei bidoni), su settori di politiche particolarmente discusse e controverse (droga, e criminalità organizzata legata al traffico di droga, due volte). Probabilmente solo una o due volte il P.E. - nell'ambito dei suoi poteri di allora - fece uso di un qualche reale strumento di inchiesta: a proposito dell'affaire Transnuclear e dei contenitori di Seveso. Ma una vera e propria inchiesta con caratteristiche analoghe a certe grandi inchieste parlamentari nazionali (per individuare responsabilità precise di persone ed istituzioni) non si è finora mai svolta. La richiesta - presentata nel 1992 - di istituire una commissione d'inchiesta sull'applicazione del diritto ambientale comunitario (che avrebbe potuto portare ad individuare responsabilità politiche ed amministrative precise) non ha avuto seguito.

4. La lettera del Presidente del Parlamento europeo

In previsione dell'accordo inter-istituzionale, il Presidente del P.E. Klaus Hänsch si è rivolto con lettera del 21 ottobre 1994 (documento nr.PE 210.750/All.) al Presidente della Commissione per il regolamento, ritenendo di suggerire quanto segue:

- che l'art.136 regol. debba essere adattato alla nuova situazione dell'accordo inter-istituzionale (firmato poi nel dicembre 1994);

- che si potrebbe istituire, distinguendola dalla commisione di inchiesta propriamente detta, anche la figura di una "commissione d'inchiesta" o "di studio" - Enquête-Kommission - (forse si potrebbe chiamarla "commissione d'indagine politica" o qualcosa del genere), analogamente alla Enquête-Kommission del Bundestag tedesco, suggerendo in tal caso per la sua attivazione una soglia più alta e quindi meno favorevole alle minoranze, ritenendo questo strumento non direttamente riferibile a diritti e tutele tipiche delle minoranze;

- che si dovrebbe adeguare l'allegato VII - febbr.1989 - sulla procedura per l'esame di documenti confidenziali;

- che bisognerebbe eventualmente prevedere ulteriori disposizioni sulle garanzie per i testimoni.

Con successiva lettera del 14 febbraio 1995 al Presidente della Commissione per il regolamento (PE 212.084/All.I), il Presidente del P.E. trasmetteva il testo di una "Raccomandazione concernente gli adeguamenti regolamentari e amministrativi in funzione della decisione adottata di comune accordo da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, relativamente alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo" (PE 211.535/def.), redatto dai deputati Gerhard Schmid e José Maria Gil-Robles Gil-Delgado, approvata - secondo il Presidente del P.E. - nella riunione del 7 febbraio 1995 dalla Delegazione per la conferenza interistituzionale, che aveva incaricato i due parlamentari che già avevano condotto dei "sondaggi" per conto della delegazione stessa di elaborare una raccomandazione volta a modificare le disposizioni regolamentari ed amministrative.

Ma anche indipendentemente dalle due autorevolissime lettere del Presidente del Parlamento europeo, e della raccomandazione Schmid/Gil-Robles, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui l'accordo interistituzionale garantisce (e delimita) l'istituto della "commissione temporanea di inchiesta" e ci obbliga, di conseguenza, ad:

a) adeguare il nostro regolamento per recepire in pieno e sfruttare al meglio le possibilità offerte dall'accordo;

b) ripensare le differenti funzioni e la stessa tipologia delle commissioni temporanee nel nostro assetto parlamentare e forse ridefinirle nel regolamento.

5. De iure condendo, a proposito di differenti commissioni d'inchiesta

Secondo il parere del Presidente del P.E. e sulla falsariga della Raccomandazione Schmid/Gil-Robles (punto B, "Commissioni temporanee di studio"), si potrebbero immaginare tre istituti differenti:

1) la commissione temporanea, per affrontare un tema delimitato nel tempo, trasversale per materia, che porti ad elaborare rapporti e proposte di risoluzione che affrontino - orizzontalmente - diverse problematiche che in un determinato tempo si manifestano con particolare urgenza e richiedono risposte ad-hoc (esempio: conseguenze dell'unificazione della Germania sulla legislazione europea, occupazione, droga....) - pensiamo, a puro titolo di esempio, a problemi come potrebbero essere la bioetica, il decentramento regionale, il razzismo, i senza-tetto, le emergenze della povertà.... A tale proposito può essere importante riunire insieme membri che normalmente appartengono a diverse commissioni parlamentari, che in un caso specifico lavorano intorno ad un tema comune.

Questo istituto - coperto dall'art.135/2 in modo soddisfacente e quindi non bisognoso di riforma - appare contraddistinto da un carattere di attualità e temporaneità, con possibilità di fornire indagini e suggerimenti tempestivi, riferiti ad una particolare urgenza politica, dove il P.E. intende prendere un'iniziativa, e non soltanto reagire. E' uno strumento che risponde ad una volontà di maggioranza, e che integra il novero delle commissioni permanenti. Questo tipo di commissione si esprime alla fine dei suoi lavori attraverso una relazione ed una proposta di risoluzione (ovviamente emendabile), in cui suggerisce quali conseguenze si debbano trarre dal suo lavoro. Magari si potrebbe pensare di limitarne per regolamento (o per accordo fra i gruppi) il numero, in modo da non averne più di 1 o al massimo 2 alla volta, per non moltiplicare le strutture e non sminuire il ruolo delle commissioni permanenti;

2) la commissione di inchiesta di tipo investigativo, che a norma dell'accordo interistituzionale dobbiamo chiamare "commissione temporanea di inchiesta" (in inglese: Inquiry Committee) ed il cui compito precipuo appare essere l'accertamento di fatti e di responsabilità, a partire da pretesi abusi o denunce. Questa commissione che ascolta anche testimoni, esamina documenti riservati, interroga funzionari, ecc. ed al termine dei suoi lavori presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi (con possibilità di relazione o relazioni di minoranza); nell'attuale art.136 non può proporre una risoluzione. Le linee ed i limiti fondamentali di questo istituto discendono dall'accordo interistituzionale, ma c'è parecchio spazio perchè il Parlamento configuri questo strumento nel migliore dei modi.

Bisogna ricordare e sottolineare che questa commissione è di fondo uno strumento di controllo ed indagine, attivabile da una - pur cospicua - minoranza: viene istituita a richiesta di un quarto dei membri. Ed è uno strumento in certa misura cogente di cui il P.E. dispone (può convocare ed interrogare testimoni e periti, esaminare documenti ecc. - pur con la possibilità di vedersi opporre il segreto o un rifiuto, ma in tal caso può sanzionare politicamente l'autorità che rifiuta). Si tratta di uno strumento innovativo che, benchè formalmente presente nel vecchio e nel nuovo regolamento, in realtà non è stato ancora mai usato nel senso di cui qui parliamo e che ora ne costituirà la sostanza.

Vedremo poi quali proposte concrete si possono fare in ordine all'istituzione, alla composizione, al metodo di lavoro, ai diritti e doveri, alle garanzie ed ai risultati di questo tipo di commissione;

3) infine si potrebbe immaginare - anche con riferimento alle due lettere citate ed alle esperienze del passato - una sorta di commissione (temporanea) di indagine politica, "Enquête-Kommission" (in inglese: Select Committee); una "commissione di studio" che in certo senso sarebbe a mezza strada: da un lato si occupa di preparare per il Parlamento le basi per scelte politiche su temi controversi e con implicazioni che potrebbero anche riguardare abusi (esempio: le frodi in generale, il traffico di armi, traffico ed abuso di bambini, di organi umani, concentrazione di mezzi d'informazione, riciclaggio di soldi sporchi e ruolo delle banche, la criminalità organizzata,.. per menzionare solo alcuni temi che sono stati sollevati in tempi recenti nel P.E.). Una simile commissione potrebbe denunciare responsabilità politiche, proporre misure, indicare linee di azione per il P.E., senza partire tuttavia da precisi sospetti o denunce e senza incolpare in modo diretto i presunti responsabili, o degli organi o funzionari comunitari o nazionali: essa dovrebbe concludere i suoi lavori con una relazione e proposta di risoluzione (quindi da emendare e votare), non con un semplice accertamento.

6. Alla Commissione Regolamento appare preferibile prevedere solo due tipi di commissioni temporanee: la Commissione temporanea ex art.135/2 e la Commissione temporanea d'inchiesta

La Commissione per il Regolamento, la verifica dei poteri e le immunità nella sua riflessione e discussione è arrivata alla conclusione che per ragioni di semplificazione istituzionale e di più efficace strutturazione degli organi del Parlamento sia preferibile limitare anche dopo l'accordo inter-istituzionale le figure di commissioni temporanee solo a due: la Commissione temporanea (art.135/2) nella quale si assorbirebbe dunque anche l'ipotesi ventilata dell'"Enquête-Kommission" o commissione di studio, e la vera e propria Commissione temporanea d'inchiesta, da adeguare all'accordo inter-istituzionale. Dovrà poi essere la prassi parlamentare ad elaborare in modo più nitido le caratteristiche dell'una e dell'altra, e a portare il Parlamento ad esercitare in modo più stringente i propri poteri di indagine, lasciando invece alle Commissioni permanenti o temporanee a ciò deputate il compito di svolgere funzioni di istruttoria più segnatamente rivolte a preparare risposte politiche o legislative alle complesse sfide della realtà sociale e politica.

7. Possibili spazi regolamentari sulla commissione d'inchiesta

Vediamo ora di quali spazi si deve occupare il regolamento del P.E. a proposito della commissione d'inchiesta ai sensi dell'accordo interistituzionale. A tal proposito, la Commissione Regolamento non si ritiene automaticamente vincolata all'attuale dizione dell'art.136, ma ne prende lo spunto per proporre la seguente riforma:

a) istituzione: la richiesta di 1/4 dei membri dovrebbe bastare per attivarne automaticamente l'istituzione. Una funzione ispettiva tipica di un Parlamento (invocabile anche da una consistente minoranza) non dovrebbe essere sottoposta all'autorizzazione di una maggioranza parlamentare. La formula facoltativa ("può costituire"), usata nel testo dell'art.138 c del Trattato e nell'Accordo inter-istituzionale si riferisce ad una facoltà che le altre istituzioni riconoscono al Parlamento, non a una facoltà che all'interno del Parlamento deve essere sottoposta necessariamente ad una ulteriore condizione, una volta che la soglia indicata (un quarto dei membri) sia superata. Occorre prevedere, nella formula istitutiva, l'indicazione precisa dell'obiettivo dell'indagine. Ciò dovrà essere constatato ad opera del Presidente del Parlamento, come era stato previsto nella precedente formulazione dell'art.109/3 del regolamento.

b) composizione: la commissione d'inchiesta dovrà avere una dimensione non troppo ampia, ma dovrà comprendere almeno un rappresentante per ogni gruppo politico del Parlamento; per poter efficacemente lavorare, non dovrebbe essere turbata da sostituzioni occasionali; sembra opportuno lasciarne la definizione concreta alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno;

c) ufficio di presidenza e deleghe interne: si prevede l'elezione, ad opera della Commissione, di un Presidente e due Vicepresidenti, ai sensi dell'art.142 Regolamento, e la nomina di uno o più relatori; l'Ufficio di presidenza - nel suo insieme - durante l'intervallo tra le sedute prende tutte le misure necessarie ed urgenti per il buon funzionamento della Commissione, salvo ratifica successiva; incarichi o deleghe specifiche a singoli membri possono essere deliberate all'interno della Commissione;

d) norme sulla speditezza e riservatezza dei lavori: appare utile prevedere tempi piuttosto brevi e delimitati (9 mesi), ed applicare criteri di semplificazione per consentire procedure più snelle, con un più elevato ricorso all'oralità, ad una certa indulgenza - salvo proteste - nell'uso delle lingue, ecc., in omaggio al carattere investigativo ed urgente dei lavori; garanzie sulla riservatezza dei lavori e sanzioni verso i deputati che tale riservatezza non rispettino;

e) poteri di inchiesta: si prevedono poteri d'inchiesta e procedure analoghe a quelle vigenti nelle giurisdizioni comunitarie; si esige che l'oggetto dell'investigazione sia chiaramente definito; si fissa la soglia di un terzo dei membri della commissione per obbligare la commissione stessa a dare corso a proposte investigative avanzate nel proprio seno;

f) si propone di definire due destinatari dei lavori della commissione d'inchiesta: da un lato, il Presidente del Parlamento, che può essere invocato e la cui azione è richiesta in numerosi casi; dall'altro il Parlamento stesso, che può limitarsi a prendere conoscenza della relazione finale (e gli eventuali pareri di minoranza) o procedere invece alla discussione e votazione di una raccomandazione

g) si stabiliscono una serie di norme a garanzia della correttezza, speditezza e riservatezza dell'indagine;

h) revisione dopo una legislatura: resta inteso che avverrà una sperimentazione durante una legislatura, che potrà portare alla revisione dell'accordo interistituzionale.

Proposta di nuova formulazione dell'art.136 del regolamento

1. Il Parlamento, su richiesta di un quarto dei suoi membri effettivi, costituisce commissioni temporanee d'inchiesta incaricate di esaminare le denunce di infrazione ovvero di cattiva applicazione del diritto comunitario, imputabili ad un'istituzione o ad un organo delle Comunità europee, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto comunitario conferisce il mandato di applicare quest'ultimo.

2. Le modalità di funzionamento delle commissioni temporanee d'inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del... relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento.

3. La richiesta di istituire una commissione temporanea d'inchiesta deve contenere la precisa indicazione dell'oggetto dell'indagine ed una sommaria motivazione a fondamento di essa. Il Presidente del Parlamento europeo constata la sussistenza dei requisiti. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi politici sottopone al Parlamento una proposta contenente la composizione della commissione, che deve garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi politici in essa.

4. La commissione temporanea d'inchiesta deve concludere i suoi lavori entro un periodo massimo di nove mesi.

In seno ad essa hanno diritto di voto solo i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti.

5. La commissione temporanea d'inchiesta elegge il suo Presidente e due Vicepresidenti e nomina uno o più relatori, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza. La commissione può inoltre affidare al suo interno incarichi, missioni o deleghe specifiche, ricevendone poi puntuale relazione.

Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'ufficio di presidenza esercita, nei casi di urgenza e necessità, i poteri della commissione, salvo ratifica nella prima seduta successiva.

6. Qualora una commissione temporanea d'inchiesta ritenga che qualche suo diritto non sia stato rispettato, propone al Presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative.

7. Al termine dei lavori la commissione temporanea d'inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi, corredata - se del caso - di pareri di minoranza. Essa può sottoporre al Parlamento anche un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni o organi delle Comunità europee o degli Stati membri.

8. Su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, la commissione temporanea d'inchiesta si rivolge alle istituzioni o persone di cui all'art.3 della decisione relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta al fine di procedere a audizioni o di ricevere documenti. La proposta deve specificare le questioni oggetto dell'audizione o della documentazione sollecitata e la pertinenza degli interrogativi sollevati nell'ambito dell'inchiesta in corso.

Le spese di viaggio e soggiorno dei membri e funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari dovranno essere a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e soggiorno delle altre persone che testimoniano dinnanzi a una commissione temporanea d'inchiesta sono rimborsate dal Parlamento europeo secondo le modalità previste per le udienze di esperti.

Nel corso di un'audizione dinnanzi a una commissione temporanea d'inchiesta chiunque può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinnanzi a una giurisdizione europea.

Sono applicabili, per analogia, i criteri procedurali vigenti dinnanzi alla Corte europea di giustizia.

Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione d'inchiesta si attiene a criteri di efficacia e rapidità che possono comportare, in caso di necessità, la disapplicazione dell'art.102 del regolamento.

9. L'esame di documenti trasmessi con riserva di segretezza o di confidenzialità avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscano l'esclusività dell'accesso personale ad essi dei deputati incaricati. I deputati in questione debbono contrarre l'impegno solenne di non consentire ad alcuno l'accesso ad informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'elaborazione della loro relazione per la commissione d'inchiesta. Le riunioni si tengono in luoghi attrezzati in modo tale da rendere impossibile l'ascolto da parte di persone non autorizzate.

10. Il Presidente della commissione temporanea d'inchiesta, insieme all'ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone opportunamente i membri. In caso di violazione dei doveri di riservatezza, la commissione temporanea d'inchiesta ne discute e ne informa il Presidente del Parlamento, che può irrogare sanzioni analoghe a quelle previste nell'art.109, e - nei casi più gravi - disporre la sostituzione di un membro.

11. Negli ultimi sei mesi di ogni legislatura o, a partire dalla quinta legislatura, in seguito a una raccomandazione di una commissione temporanea d'inchiesta, la commissione competente per gli affari istituzionali sottopone al Parlamento una relazione sull'esperienza acquisita dalle commissioni temporanee di inchiesta costituire nel corso della legislatura, ed eventualmente un progetto di modifica della decisione di cui all'art.2.

12. Il Presidente del Parlamento prende tutte le disposizioni necessarie per sollecitare la concreta applicazione delle conclusioni dell'inchiesta.

Aprile 95
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