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Appunti sulla candidibilità di Alexander Langer per il Consiglio Comunale di Bolzano

1.5.1995, archivio Langer
Attualmente tra i requisiti particolari richiesti dalla legge regionale vigente (legge regionale Trentino Alto Adige del 30-11-1994, nr.3, su "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali, nonché modifiche alla l.r.4-1-1993, nr.1", pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 1-12-1994, nr.54) per candidarsi in un Comune della Provincia di Bolzano elenca anche il seguente:

art.21, primo comma, lettera c):

"Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, come sostituito dall'art.1 del decreto legislativo 1° agosto 1991, n.253"

In pratica ciò vuol dire che chi non ha dichiarato la propria appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (italiano, ladino, tedesco) riconosciuti, in sede di censimento, non potrà esibire il relativo certificato e non verrà quindi ammesso alla candidatura. La ratio di questa norma - ad essere benevoli - sta nella previsione statutaria che gli organi collegiali (giunta municipale, commissioni consiliari, ecc.) sono composti con riferimento alla rappresentanza dei gruppi linguistici in Consiglio, e quindi si deve "sapere" (e far sapere all'elettore, aggiungendo l'appartenenza al gruppo linguistico ai dati che vengono pubblicati sulle liste dei candidati) di quale gruppo linguistico uno fa parte.

Naturalmente non c'è nessuno ragione per la quale si debba far riferimento alla dichiarazione in sede di censimento, la quale esplicitamente (art.89 dello Statuto) è chiesta ad altro fine: per determinare la "proporzionale etnica" nel pubblico impiego statale. Ogni altro uso appare estensivo e abusivo, e nell'atto di rendere la dichiarazione, il dichiarante sullo stesso modulo faceva riferimento allo Statuto ed all'art.89. Per soddisfare il requisito statutario basterebbe depositare una dichiarazione (atto notorio) con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza: si ricordi che la norma sulla composizione "linguistica" degli organi collegiali vale anche per gli organi della Regione, eppure i consiglieri regionali eletti nel Trentino dichiarano la loro appartenenza addirittura solo una volta che siano eletti, e non prima. Tra l'altro decenni di vita autonomistica (sino al 1981) hanno funzionato tranquillamente senza la dichiarazione obbligatoria di appartenenza (nominativa, resa in sede di censimento), e gli organi collegiali dal 1948 in poi sono stati formati nel rispetto della norma statutaria sulla composizione linguistica, senza esigere alcun "certificato di battesimo ... etnico".

Langer, del resto, è stato candidato al Consiglio regionale nel 1983 e nel 1988 (entrambe le volte anche eletto), presentando insieme alla dichiarazione di candidatura una contestuale dichiarazione del gruppo linguistico indicato ai fini della candidatura.

Viceversa il consiglio comunale di Bolzano già una volta è stato sciolto, nel 1988, poichè in giudizio è risultata incostituzionale una norma della legge elettorale regionale che escludeva illegittimamente un candidato (Silvio Leonardi).

Nota finale: già in un'altra circostanza l'amministrazione (in quel caso l'Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca) aveva escluso Langer dall'insegnamento in provincia di Bolzano, perchè non aveva reso la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico nel censimento del 1981. Dopo quattro anni di processo, il Consiglio di Stato diede ragione a Langer, che fu reintegrato nel suo posto a professore di ruolo presso il liceo classico "W.v.d.Vogelweide" a Bolzano.
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