Fondazione Fondazione Statuto Statuto 1999

Statuto
riforma terzo settore Statuto 1999
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Statuto della "Fondazione Alexander Langer Stiftung - Onlus"

4.7.1999, fondaz
 

1. Costituzione

È costituita la "Fondazione Alexander Langer Stiftung - Onlus", con sede a Bolzano, via Bottai 5. La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
La Fondazione esplica la propria attività in ambito provinciale, nazionale ed all'estero.
La Fondazione può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sia in Italia che all'estero al fine di promuovere al meglio le proprie finalità ed attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

2. Finalità

La Fondazione si propone:
a) di sostenere gruppi e singole persone che contribuiscano con la loro opera a mantenere viva l'eredità del pensiero di Alexander Langer e a proseguire il suo impegno civile, culturale e politico;
b) di promuovere la difesa dei diritti dei singoli e dei gruppi minoritari contro ogni discriminazione di natura economica, religiosa, razziale, sessuale;
c) di stimolare la ricerca di soluzioni solidali, democratiche e giuste ai bisogni e ai conflitti che attraversano le società;
d) di promuovere riflessioni ed azioni concrete in direzione di una conversione ecologica dell'economia, del lavoro e degli stili di vita.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3. Attività

Per raggiungere le sue finalità la Fondazione svolge le sue attività nei settori della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, e in particolare, in proprio e/o mediante accordi di collaborazione con persone, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private:
a) istituisce e assegna premi e borse di studio a persone, gruppi e associazioni che in forma creativa si impegnino per l'affermazione di valori universali, la composizione di conflitti, la conversione ecologica dell'economia e della società;
b) organizza incontri, dibattiti, seminari, convegni, viaggi di studio, corsi di formazione, gemellaggi, forme di cooperazione e di volontariato attivo;
c) raccoglie, ordina, promuove la consultazione, pubblica e mette a disposizione degli interessati, soprattutto dei giovani, gli scritti e i materiali di lavoro di Alexander Langer e di altre persone che con lui hanno interagito o a lui si sono ispirate;
d) dà assistenza a ricerche e tesi di laurea che riguardino il lavoro di Alexander Langer o su temi collegati al suo pensiero;
e) organizza qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
I destinatari delle prestazioni di servizi o delle cessioni di beni sono soggetti svantaggiati o rappresentanti degli stessi nonché, limitatamente agli aiuti umanitari, componenti collettività estere, salvo i casi e settori di attività, in cui la legge considera immanenti le finalità di solidarietà sociale.

4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di garanzia raccolto dagli Amici della Fondazione Alexander Langer, depositato presso un Istituto bancario;
b) dai diritti derivanti da pubblicazioni o da proventi di attività;
c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant'altro perviene alla Fondazione a titolo di donazione o di successione;
d) da contributi erogati da Enti e Istituzioni pubbliche o private o da persone fisiche, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio.

5. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari della Fondazione sono costituiti da:
a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
b) ulteriori contributi versati dagli Amici della Fondazione Alexander Langer e da altri Sostenitori;
c) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni o sovvenzioni di singoli, Enti e Istituzioni pubbliche e private, vincolate a specifiche attività della Fondazione;
d) compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

6. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio d'Amministrazione;
b) il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la tesoriere/a;
c) il Comitato scientifico e di garanzia;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
e) l'Assemblea degli Amici della Fondazione.
Nella composizione e nel modo di agire di tutti i suoi organi, la Fondazione si ispira al principio della pari presenza di donne e uomini.
Le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto secondo criteri stabiliti dal C.d.A.

7. Consiglio d'Amministrazione - composizione, durata e sostituzioni

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea degli Amici della Fondazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile tra 5 e 13 membri. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere per il successivo triennio viene fissato dal C.d.A. uscente in base alle esigenze per una buona amministrazione della Fondazione.
Le modalità di elezione sono stabilite con regolamento da approvarsi dal C.d.A. con maggioranza assoluta.
In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il C.d.A. può sostituirlo entro 60 giorni, sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione.
Non possono far parte del C.d.A. eventuali dipendenti o collaboratori fissi.

8. Consiglio di Amministrazione - compiti e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A questo titolo il C.d.A. ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili e opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Fondazione, nonché gli atti che sono necessari per l'amministrazione dei beni, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, i rapporti con il personale.
In particolare il C.d.A.:
a) elabora i programmi della Fondazione e li approva, sentito il parere del Comitato scientifico e di garanzia;
b) elabora e approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e lo trasmette agli organi di controllo;
c) delibera le modifiche da apportare allo Statuto limitatamente ai profili organizzativi della Fondazione;
d) delibera sull'estinzione della Fondazione su parere conforme della Assemblea degli Amici della Fondazione;
e) elegge il/la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a, e può delegare ad essi, congiuntamente o disgiuntamente, poteri determinati, esclusi quelli di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) delibera sugli incarichi professionali o sull'eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi;
g) può delegare a o uno o più consiglieri specifici compiti e responsabilità;
h) discute e approva le eventuali collaborazioni o convenzioni con organismi scientifici, associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
i) approva, su proposta del Presidente e sentito il Comitato Scientifico e di garanzia, i regolamenti per l'assegnazione di premi e borse di studio;
j) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Comitato scientifico e di garanzia della Fondazione e di altri eventuali Comitati; può altresì delegare ad essi poteri concernenti l'ambito scientifico e quello dei premi e delle borse di studio;
k) fissa, anche annualmente, le condizioni per l'iscrizione all'albo degli Amici della Fondazione nonché all'albo dei Sostenitori della Fondazione;
l) decide l'ammissione all'albo degli Amici della Fondazione e a quello dei Sostenitori della Fondazione, tiene aggiornato gli albi, delibera con maggioranza assoluta sull'esclusione dagli albi nei casi di inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari e nei casi di grave indegnità da parte degli Amici o dei Sostenitori della Fondazione;
m) tiene informati regolarmente gli Amici e i Sostenitori della Fondazione sulle attività della Fondazione, convoca l'assemblea degli Amici della Fondazione.
Il C.d.A. si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

9. Il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la tesoriere/a

Il/la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a sono eletti a maggioranza assoluta dal C.d.A.. Per gravi e comprovati motivi, e con la maggioranza di almeno due terzi dei sui componenti, il C.d.A. può revocare il loro mandato.
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il C.d.A., ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il C.d.A. gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salvo ratifica nel corso della sua successiva riunione.
Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Esercita inoltre le funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal C.d.A. o dal Presidente.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento. Il/la tesoriere/a vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione e sulla regolarità delle operazioni contabili. Firma, assieme al/alla Presidente, il bilancio annuale.

10. Il Comitato scientifico e di garanzia

Il Comitato è composto da persone che godano di particolare prestigio e considerazione nei settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato durano in carica tre anni. Sono nominati e revocati a maggioranza assoluta dal C.d.A.. Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente e forma eventuali sottocomitati.
Il Comitato esprime pareri e suggerimenti sul programma delle attività della Fondazione e delibera a chi destinare il "Premio Alexander Langer" ed eventuali altri premi.

11. Il Collegio dei Revisori dei conti

Il bilancio della Fondazione è sottoposto al controllo di un Collegio di tre revisori dei conti, nominati dal C.d.A., di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori. Il collegio dura in carica 3 anni e può essere rinnovato. Il suo incarico può essere anche oneroso in base ad apposita deliberazione del C.d.A..

12. Amici della Fondazione

Sono Amici della Fondazione coloro che hanno contribuito, con le modalità previste, con la propria donazione una tantum alla raccolta del patrimonio iniziale della Fondazione.
Sono inoltre Amici della Fondazione i privati, gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che contribuiscono con le modalità stabilite dal C.d.A. all'aumento del patrimonio della Fondazione.
Possono essere nominati dal C.d.A. Amici della Fondazione anche coloro che con collaborazioni di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali hanno contribuito allo sviluppo della Fondazione.

13. Assemblea degli Amici della Fondazione

L'assemblea degli Amici della Fondazione è convocata almeno una volta all'anno e, in caso di rinnovo del C.d.A., almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza.
L'assemblea è convocata e presieduta dal/la Presidente del C.d.A.. Essa è validamente costituita a prescindere dal numero dei partecipanti e le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
L'assemblea degli Amici della Fondazione elegge i membri del C.d.A. ed esprime, anche su iniziativa propria, pareri sull'attività della Fondazione.

14. Sostenitori della Fondazione

I Sostenitori della Fondazione sono coloro che partecipano all'attività della Fondazione con una quota annuale deliberata nel suo ammontare minimo dal C.d.A..
Essi vengono, con le modalità stabilite dal C.d.A., informati sulle attività della Fondazione, sono coinvolte in esse, possono usufruire delle strutture e dei servizi della Fondazione e possono essere invitati senza diritto di voto all'Assemblea degli Amici della Fondazione.
La Fondazione incentiva con adeguate misure ed iniziative la partecipazione sia degli Amici che dei Sostenitori della Fondazione, al fine di stimolare, nell'ambito delle finalità statutarie, il confronto sulle linee di sviluppo della Fondazione.

15. Esercizio finanziario e durata

La Fondazione si obbliga a redigere il bilancio annuale.
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
La Fondazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione non potesse essere mantenuto o se il patrimonio divenisse insufficiente, il C.d.A., su parere conforme dell'Assemblea degli Amici della Fondazione, delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la sua estinzione o trasformazione.
In tali casi i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta della legge. Gli enti beneficiari della devoluzione del patrimonio rimanente sono stabiliti dal C.d.A. sempre su parere conforme dell'Assemblea degli Amici della Fondazione e devono avere finalità analoghe a quelle della Fondazione.

16. Controversie

Tutte le eventuali controversie tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, di cui il Presidente nominato dal C.d.A. e gli altri due nominati dalle parti. Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

17. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di fondazioni.

approvato a Bolzano il 4 luglio 1999 dall'assemblea dei donatori

   

 

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