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Diritto all’iscrizione anagrafica: erroneamente negato ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo a Verona.

26.4.2017, Antenne Migranti

L’Osservatorio Migranti di Verona promosso dalla CUB di Verona, assieme all’Asgi Veneto, Antenne Migranti, LasciateCIEntrare e Melting Pot Europa, ha inviato una lettera al Prefetto affinché venga reso effettivo il diritto basilare all’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale accolti nelle strutture d’accoglienza presenti nella provincia veronese.

Pubblichiamo di seguito la lettera:

“Come noto, dal gennaio 2017 è attivo sul territorio l’Osservatorio Migranti Verona promosso dal CUB di Verona, con la finalità di monitorare le prassi vigenti nell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre è attivo a Verona il servizio Antidiscriminazione per il Veneto dell’ASGI, Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione, il cui scopo è quello di raccogliere segnalazioni su prassi eventualmente discriminatorie a danno di cittadini stranieri. Tali realtà sono in collegamento con una rete italiana tra cui il progetto Antenne Migranti che monitora il rispetto dei diritti dei migranti sulla rotta ferroviaria del Brennero, la campagna LasciateCIEntare operante fin dal 2011 e il progetto di comunicazione indipendente Melting Pot Europa nato nel 1996.

Gli scriventi servizi sono stati edotti di differenti prassi, sul territorio provinciale, circa l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo e/o titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale (asilo; protezione sussidiaria). Si tratta di persone in accoglienza presso strutture governative ed in attesa della decisione sulla propria domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale; o, in caso di esito negativo, di definizione del relativo processo presso il competente Tribunale di Venezia.

Più precisamente, le notizie pervenute sono che alcuni Comuni effettuerebbero l'iscrizione in anagrafe e rilascerebbero i relativi certificati ed attestazioni (quale la carta d’identità), mentre altri Comuni negherebbero l'iscrizione anagrafica. Altro aspetto critico attiene ai centri di accoglienza dove i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale sono ospitati, che in alcuni casi non sarebbero considerati dagli uffici anagrafe dei Comuni quali dimore abituali. Si evidenzia che la mancata iscrizione anagrafica comporta difficoltà nell'accesso alle misure di integrazione e di assistenza sociale e nell'accesso al lavoro. Inoltre, su un piano fattuale, l'esibizione di una carta d’identità è di grande ausilio nella normale ricerca di lavoro e nell'instaurazione del relativo rapporto.

In generale, l’iscrizione anagrafica è un presupposto per qualsiasi processo di inclusione degli stranieri. 1 Le sopracitate prassi interpretative non trovano riscontro nella normativa di riferimento. Più esattamente, circa la dimora abituale, si rileva che ex art. 6 comma 7 d.lgs 286/1998 (t.u. immigrazione) la stessa è verificata nei casi di documentata ospitalità in un centro di accoglienza, una volta decorsi tre mesi di permanenza. È, quindi, possibile, per il richiedente asilo o per il titolare di protezione internazionale, indicare quale dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica il centro di accoglienza. Circa i documenti richiesti ai fini dell’iscrizione anagrafica, in base al citato art. 6 comma 7 t.u. immigrazione, “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”.

Quindi unico requisito richiesto è quello della regolarità del soggiorno: requisito presente per la tipologia di stranieri in discorso. Si evidenzia inoltre che l’iscrizione anagrafica, oltre che un diritto, costituisce un dovere al quale sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare. Si richiama al riguardo l’art. 1 legge 1228/1954 (cd. legge anagrafica): "In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge". Anche l’art. 7 d.P.R. 223/1989 (cd. regolamento anagrafico) impone che l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente debba essere effettuata (così imponendo un obbligo in tal senso all'ufficiale di anagrafe): "c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune".

Stante il diritto e, al contempo, l’obbligo all’iscrizione anagrafica, non può affatto essere d'ostacolo all'esigibilità di tale diritto l'impossibilità, frequente nei richiedenti la protezione internazionale, di presentare la documentazione prevista dalla normativa generale per i cittadini stranieri (nella specie, ad esempio, il passaporto). Infatti, innanzitutto già la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28.7.1951 (ratificata con legge 722/1954) ha affrontato la tematica dell'assistenza amministrativa da garantire ai rifugiati, disponendo all'articolo 25 (rubricato “Assistenza amministrativa”): 1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto dell'assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un'autorità internazionale. 2 2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite. 3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario. Il successivo art. 26 (rubricato “Diritto di libero passaggio”) prevede: Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale. E’ di rilievo anche l’art. 27 (rubricato “Documenti d’identità”) in base al quale: Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.

Sul punto sono state fornite specifiche indicazioni dal Ministero dell'Interno. In risposta al quesito “iscrizione - permesso di soggiorno per motivi umanitari” del 4.6.2006, il Ministero dell'Interno con nota di pari data ha inteso ricordare che: "Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene che si possa procedere alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'articolo 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici (…)" .

Analoga posizione è nel Parere del Ministero dell'interno, Dip. affari interni e territoriali, del 18.2.2004 (“Iscrizione di cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato”), che si riporta integralmente: Domanda: Con la presente, si chiede cortesemente, se si possono iscrivere in Anagrafe due cittadini stranieri, sudanesi, con il permesso di soggiorno valido fino a marzo 2004, rilasciato dalla questura di Crotone. Nel permesso il Motivo del soggiorno: richiesta asilo politico - Rifug: no riconosciuto rifugiato - la dicitura: Convenzione di Dublino 15.6.1990 E' Mancante. Gli stessi stranieri hanno dichiarato di non possedere nessun altro documento di identificazione tranne che il permesso di soggiorno. Certi di un Vostro riscontro scritto, ringraziando si porgono distinti saluti. Risposta: La Legge 8.2.1998, n. 40, non fa distinzione tra le differenti tipologie di permesso di soggiorno né condiziona l'iscrizione anagrafica ad una durata minima dello stesso permesso, facendo intendere che anche un permesso di breve 3 durata consente l'iscrizione anagrafica.

Pertanto, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge anagrafica, ovverosia la volontà dell'interessato e l'effettiva dimora dello stesso nel Comune, nonché il possesso del permesso di soggiorno, il soggetto può essere iscritto in anagrafe, tenuto conto che tale permesso temporaneo può essere prorogato fino a quando non verrà definito il procedimento relativo all'esame della domanda di riconoscimento. Inoltre, è da rilevare che nei confronti dei soggetti che hanno invocato il riconoscimento di status rifugiato non sono operanti talune misure che invece trovano applicazione nei confronti degli altri stranieri. Si può quindi affermare che gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo e per protezione internazionale, ai fini dell'iscrizione anagrafica, rientrano nella regola generale vigente per tutti i cittadini stranieri, con l'eccezione dell’obbligo di esibire il passaporto. Su analoga tematica, in relazione al riconoscimento delle relazioni di parentela tra i rifugiati, si evidenzia la nota della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo - Prot. n. 1409/CS del 24.04.09 (ad oggetto "Rifugiati politici - Riconoscimento relazioni di parentela") nella quale si afferma: "la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di residenza possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese".

In conclusione, dall’esame della normativa e dai pareri resi dalle competenti Autorità (non da ultime le “Linee guida” ed il “Rapporto sulla protezione internazionale” curate anche dall’ANCI, e richiamate in note 1 e 2), può pacificamente affermarsi che i titolari di protezione internazionale ed umanitaria ed i richiedenti asilo sono titolari del diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica sulla base dei dati ricavabili dal permesso di soggiorno, titolo costituente documento di identità ex articolo 1 lett. c del DPR 445/2000. Ogni differente prassi interpretativa è contraria alla normativa di riferimento.

Si chiede, quindi, che l’Ill.mo Prefetto voglia intraprendere le azioni che riterrà più opportune ed adeguate al fine di rendere effettivo tale diritto ai tanti richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria soggiornanti sul territorio provinciale. Nelle prossime settimane si provvederà a monitorare presso i CAS presenti sul territorio provinciale il rispetto di tale normativa. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento”.

Distinti saluti

Verona, 26 aprile 2017

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